• Redazione di Piani di Sicurezza di Cantiere
  • Redazione di Piani Operativi di Sicurezza
  • Coordinamento della Sicurezza un cantiere (CSP-CSE)

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SERVE UN COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore alla sicurezza per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

(art.90 D.Lgs 81/2008 e smi)

CHE FUNZIONI HA IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA (CSP-CSE)

La figura del Coordinatore assume due funzioni (che possono essere ricoperte anche da professionisti diversi) il Coordinatore in fase di progettazione (CSP) e il Coordinatore in fase di esecuzione (CSE).

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori mentre il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), svolge i suoi compiti in fase di realizzazione dell’opera. 

Il CSP ha l'obbligo di predisporre ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008:

  • Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

  • Fascicolo dell'Opera

Il CSE ha i seguenti compiti ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008:

  • verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese,  delle relative procedure di lavoro descritte nel PSC;

  • verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che deve predisporre obbligatoriamente l'impresa

  • organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività

  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

SANZIONI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

  • Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 10.000, sospensione del l'efficacia del titolo abilitativo e perdita di diritto alle detrazioni fiscale edilizie, per la violazione dell’art.90, punti 1,2,3,4,5 ovvero mancata nomina del CSP e CSE, mancata verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, mancata richiesta della dichiarazione dell'organico medio annuo alle imprese e mancata trasmissione della Notifica preliminare agli organi di controllo .

  • Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.250 a € 5.000 per la violazione dell’art.90 punti 6,7 ovvero la mancata comunicazione alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

  • Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.200 a € 6.000 per la violazione dell’art.101 ovvero la mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese .

 

Attenzione elenco non completo, per informazioni più precise consultare il D.Lgs 81/2008 e smi

REQUISITI PROFESSIONALI

Ai sensi dell'Art.98 del D.Lgs 81/2008 comma 1 lettera C sono in possesso dei requisiti obbligatori:

  • diploma di geometra nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

  • possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza


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